Mancano meno di quattro mesi alla scadenza del 31 dicembre 2026 per l’adeguamento antincendio degli hotel più grandi. Ma la proroga non riguarda automaticamente tutti gli alberghi con oltre 25 posti letto: è una finestra che si è aperta nel 2012 e si è ristretta a ogni rinnovo, fino a coprire oggi solo chi ha già fatto passi precisi. Vale la pena capire subito se la tua struttura è tra queste.
Riguarda la mia struttura?
Rientri in questa proroga solo se valgono tutte queste condizioni:
- La tua struttura ha oltre 25 posti letto.
- Era già esistente alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, il decreto che ha introdotto la regola tecnica di prevenzione incendi per gli alberghi.
- Possiede i requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con il DM 16 marzo 2012.
- Ha presentato al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 31 dicembre 2025, la SCIA parziale che attesta il rispetto di almeno 8 delle 10 prescrizioni previste.
Se una di queste condizioni non è verificata — in particolare l’ultima — la proroga al 2026 non si applica alla tua struttura, indipendentemente dai posti letto.
Cosa scade davvero il 31 dicembre 2026
Il 31 dicembre 2026 non è una scadenza per “adeguarsi entro allora”: è il termine entro cui le strutture già ammesse al piano straordinario — quelle che hanno presentato la SCIA parziale nei tempi — devono completare l’adeguamento pieno alle disposizioni di prevenzione incendi del 1994. La base normativa è l’art. 1, comma 1122, lettera i) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, modificata da ultimo dal comma 6-bis dell’art. 2 del DL 27 dicembre 2024 n. 202 (convertito con L. 21 febbraio 2025 n. 15) — l’ennesima proroga di un termine partito nel 2012 con scadenza 31 dicembre 2013.
Le 10 prescrizioni richieste per la SCIA parziale
La SCIA parziale del 2025 chiedeva di attestare, con una relazione firmata da un tecnico abilitato, il rispetto di almeno 8 di queste 10 prescrizioni:
- Resistenza al fuoco delle strutture
- Reazione al fuoco dei materiali
- Compartimentazioni
- Corridoi
- Scale
- Ascensori e montacarichi
- Impianti idrici antincendio
- Vie di uscita ad uso esclusivo
- Vie di uscita ad uso promiscuo
- Locali adibiti a depositi
Il rispetto di almeno 8 delle 10 voci era la condizione minima richiesta per la SCIA parziale. Entro il 31 dicembre 2026 la struttura deve però completare l’intero percorso di adeguamento previsto dalla normativa, non soltanto le eventuali due voci mancanti: le 10 voci sono categorie disciplinate ciascuna da regole tecniche dettagliate, e l’adeguamento pieno può comprendere ulteriori interventi non elencati qui — come, in alcuni casi, gli impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi.
La SCIA parziale del 2025 è già scaduta: cosa succede ora
Qui è dove la storia cambia rispetto a quattro mesi fa: il termine per presentare la SCIA parziale — 31 dicembre 2025 — è alle spalle. Se la tua struttura aveva i requisiti ma non l’ha presentata, la proroga al 2026 non è più disponibile: la struttura ricade nel regime ordinario di prevenzione incendi. L’eventuale irregolarità e le relative conseguenze vanno valutate sul caso concreto; l’art. 20 del D.Lgs. 139/2006 disciplina, nei casi previsti, sanzioni penali e possibile sospensione dell’attività per chi opera senza le certificazioni antincendio dovute. Non è una scadenza da monitorare: è una porta già chiusa, verificabile con il Comando provinciale che ha in carico la pratica (o la sua assenza).
Le misure da rispettare nel frattempo
Anche chi è regolarmente ammesso al piano, in attesa di completare l’adeguamento, deve rispettare alcune misure gestionali introdotte dall’art. 12-bis del DL 29 dicembre 2022 n. 198:
- Un piano di sorveglianza periodica (secondo l’allegato I al DM 1° settembre 2021) su vie di esodo, porte lungo i percorsi di fuga, estintori e altri sistemi di spegnimento, illuminazione di emergenza e impianto di allarme.
- Le misure già previste dall’art. 5 del DM 16 marzo 2012 (tra cui, per le strutture fino a 100 posti letto, un servizio interno di sicurezza).
- L’aggiornamento dell’informazione ai lavoratori sui rischi specifici legati al mancato adeguamento.
- L’integrazione del piano di emergenza con le misure derivanti dall’analisi del rischio residuo.
- La frequenza, per il personale incaricato, di un corso almeno di tipo 2-FOR.
SCIA parziale, adeguamento completo e rinnovo periodico: tre cose diverse
Sono facili da confondere, ma non coincidono:
- SCIA parziale è la dichiarazione eccezionale, ammessa solo entro il 31 dicembre 2025, che ha aperto la proroga al 2026 per chi non aveva ancora completato l’adeguamento del 1994.
- Adeguamento completo è il rispetto pieno delle disposizioni di prevenzione incendi: il traguardo che il piano straordinario permette di raggiungere con più tempo.
- Rinnovo periodico della conformità antincendio è un obbligo distinto e permanente, per qualunque attività soggetta a controlli di prevenzione incendi: va ripetuto ogni 5 anni (10 per poche categorie specifiche, che non comprendono gli hotel), a prescindere dal piano straordinario e anche dopo averlo completato.
Avere il rinnovo periodico in regola non significa aver completato l’adeguamento del piano straordinario, se la struttura vi era soggetta: sono due pratiche diverse, con due scadenze diverse.
Da dove iniziare
Se rientri tra le strutture ammesse al piano, i primi documenti da recuperare sono: la ricevuta della SCIA parziale presentata nel 2025, la relazione tecnica allegata con le prescrizioni attestate, il progetto di adeguamento eventualmente già approvato dal Comando e l’ultimo verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco, se effettuato. Portali a un tecnico antincendio abilitato per verificare a che punto è l’adeguamento completo richiesto entro dicembre 2026 — non solo le eventuali voci mancanti tra le 10 della SCIA parziale. Per le voci più operative — dotazione di estintori, segnaletica delle vie di esodo — la guida sul numero di estintori richiesti per legge resta un riferimento separato: risponde a un obbligo ordinario, non a quello del piano straordinario. Per tutte le altre scadenze normative verificate che riguardano una struttura ricettiva, consulta il radar normativo, con le rispettive date di decorrenza.
In sintesi
Il 31 dicembre 2026 è il termine ultimo per completare l’adeguamento antincendio, ma solo per gli hotel con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, ammessi al piano straordinario del 2012 e che avevano già presentato la SCIA parziale entro il 31 dicembre 2025 — termine ormai scaduto. Chi non l’ha presentata non beneficia più della proroga e ricade nel regime ordinario di prevenzione incendi, con le conseguenze da valutare sul caso concreto. Chi invece è in regola deve completare l’intero percorso di adeguamento previsto dalla normativa — non solo le eventuali voci mancanti tra le 10 della SCIA parziale — e rispettare nel frattempo le misure gestionali minime, distinte dal rinnovo periodico quinquennale che resta comunque dovuto.
