Se gestisci una struttura ricettiva in Italia — hotel, B&B, affittacamere, casa vacanze o affitto breve — dal 1° gennaio 2025 hai un adempimento in più da conoscere, indipendentemente dalla categoria o dalla dimensione: il Codice Identificativo Nazionale, il CIN. Non è un dettaglio burocratico da rimandare: senza CIN gli annunci online possono essere rimossi dalle piattaforme, e le sanzioni per chi non lo ha proprio arrivano fino a 8.000 euro.
Cos’è il CIN e perché esiste
Il CIN è un codice alfanumerico univoco assegnato a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare destinata alla locazione turistica in Italia, rilasciato dal Ministero del Turismo attraverso la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR). È stato introdotto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 191/2023) principalmente per due motivi: contrastare l’abusivismo ricettivo — cioè le strutture che operano senza le autorizzazioni dovute — e sostituire, con un identificativo unico valido su tutto il territorio nazionale, la frammentazione dei codici regionali (i CIR) che ogni Regione aveva introdotto in modo autonomo negli anni precedenti.
Il CIN non sostituisce gli adempimenti locali già esistenti — SCIA o CIA comunale, eventuale CIR regionale — ma si aggiunge come livello di riconoscimento nazionale, verificabile da chiunque tramite il portale pubblico della BDSR.
Chi deve avere il CIN
L’obbligo riguarda, senza eccezioni legate alla categoria:
- alberghi e strutture ricettive classificate a stelle;
- strutture extralberghiere (B&B, affittacamere, residence, ostelli);
- case vacanze;
- unità immobiliari destinate a locazione breve o turistica, anche gestite da privati.
Non c’è quindi una soglia dimensionale o di fatturato sotto la quale il CIN non serve: riguarda letteralmente ogni tipologia di struttura coperta da questo sito.
Come si ottiene: la procedura sulla BDSR
Prima di richiedere il CIN, la struttura deve aver già completato gli adempimenti amministrativi previsti a livello locale: SCIA o comunicazione al Comune competente, ed eventuale registrazione nella banca dati regionale per ottenere il CIR, dove la propria Regione lo richiede ancora. Il CIN si ottiene infatti come passaggio successivo, non alternativo.
I passaggi sul portale BDSR (bdsr.ministeroturismo.gov.it):
- Accesso al portale con SPID o CIE — non sono previste altre modalità di autenticazione.
- Sezione “Ottieni CIN”, dove il titolare o gestore della struttura inserisce i dati richiesti (dati anagrafici, indirizzo, tipologia di struttura, eventuali codici locali già posseduti).
- Verifica delle informazioni da parte del sistema: il CIN viene rilasciato dopo il controllo di correttezza e completezza dei dati inseriti.
Il Ministero del Turismo mette a disposizione manuali operativi e un contact center dedicato per chi incontra difficoltà nella procedura, elencati sul portale stesso.
Dove va esposto il CIN
Una volta ottenuto, il CIN non è solo un numero da conservare: va reso visibile in due punti distinti, entrambi obbligatori.
Nell’annuncio online. Il CIN deve comparire in ogni comunicazione relativa all’offerta e alla promozione della struttura: sito proprio, e ogni piattaforma di intermediazione dove la struttura è presente — Booking.com, Airbnb, Vrbo, Expedia e simili. Le piattaforme principali hanno predisposto un campo dedicato per l’inserimento del codice; senza CIN, l’annuncio è a rischio di rimozione diretta da parte della piattaforma stessa.
Fisicamente in struttura. Per hotel e strutture ricettive tradizionali, il CIN va esposto in modo visibile all’esterno, tipicamente su una targa o cartello all’ingresso. Per gli appartamenti destinati a locazione turistica, dove un’esposizione esterna permanente non è sempre praticabile, è sufficiente che sia collocato in un punto chiaramente visibile all’ospite al momento dell’arrivo.
Le sanzioni: due fasce distinte
Le sanzioni, in vigore dal 2 gennaio 2025, distinguono due situazioni diverse — un dettaglio spesso confuso nelle guide che circolano online, che tendono a citare un unico intervallo generico:
- Annuncio pubblicato senza CIN esposto correttamente: sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, con rimozione immediata dell’annuncio irregolare da parte della piattaforma.
- Struttura o unità immobiliare priva del tutto di CIN: sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro.
In entrambi i casi l’importo esatto, all’interno della forbice, varia in base alla dimensione della struttura o dell’immobile interessato, ed è applicato per ciascuna unità per cui la violazione viene accertata — quindi chi gestisce più unità senza CIN rischia sanzioni moltiplicate per ognuna.
Cosa non cambia (e cosa non risolve il CIN)
Vale la pena chiarirlo perché genera spesso confusione: il CIN è un codice di identificazione e tracciabilità, non un’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Ottenerlo presuppone di essere già in regola con SCIA, licenze comunali e normativa regionale — non li sostituisce, e non copre altri obblighi come l’identificazione degli ospiti prevista dal TULPS o gli adempimenti fiscali legati alla locazione turistica, che restano normative distinte e parallele.
Domande frequenti
Il CIN sostituisce il vecchio CIR regionale? Dipende dalla Regione: alcune hanno integrato il CIR nel CIN, altre mantengono entrambi i codici in parallelo. Verifica la prassi della tua Regione prima di dare per scontato che uno sostituisca l’altro.
Serve il CIN anche per un B&B con una sola camera? Sì. L’obbligo non prevede soglie dimensionali: riguarda ogni struttura ricettiva ed extralberghiera, indipendentemente dal numero di camere o posti letto.
Cosa succede se cambio piattaforma di prenotazione? Il CIN è associato alla struttura, non alla piattaforma: va riportato su ogni canale dove pubblichi l’annuncio, comprese eventuali nuove piattaforme che inizi a usare.
Posso operare mentre la richiesta di CIN è in lavorazione? Le fonti consultate non chiariscono in modo univoco un periodo di tolleranza durante l’istruttoria: conviene completare la richiesta con anticipo rispetto all’apertura o alla pubblicazione di nuovi annunci, invece di presumere una copertura automatica nel frattempo.
In sintesi
Il CIN è oggi un adempimento trasversale che riguarda ogni struttura ricettiva italiana, dall’hotel a 5 stelle al B&B con una sola camera: si ottiene sul portale BDSR del Ministero del Turismo con SPID o CIE, dopo aver completato gli adempimenti locali già dovuti, e va esposto sia fisicamente sia in ogni annuncio online. Le sanzioni per chi lo trascura — fino a 8.000 euro per struttura priva di codice — lo rendono uno degli adempimenti da verificare per primi, insieme agli altri obblighi trasversali che riguardano ogni tipo di struttura, come l’identificazione degli ospiti prevista dal TULPS. Se vuoi un quadro completo e personalizzato di quali altri obblighi normativi riguardano la tua struttura, puoi usare il nostro simulatore orientativo degli obblighi normativi.











